[1]CONVENZIONE fra il Governo e la Societa' della Navigazione generale italiana per transazione amichevole di varie vertenze concernenti il cessato esercizio della ferrovia Tunisi-Goletta.

[2]L'anno millenovecentouno, il diciotto di settembre, in Roma, in una delle sale del Ministero dei Lavori Pubblici;

[3]PREMESSO che la ferrovia Tunisi-Goletta, a' sensi dell'art. 4 della Convenzione 12 luglio 1880, approvata con la legge delli 19 stesso mese ed anno, n. 5537 (serie seconda) era esercitata dalla Societa' di Navigazione generale italiana (Societa' riunite Florio e Rubattino) con garanzia di prodotto netto da parte dello Stato e che la Societa' prefata, previa autorizzazione del R. Governo, accordata in data 24 maggio 1898, ebbe a cedere, a decorrere dal 25 ottobre 1898, la ferrovia in parola alla Societa' francese «Bône-Guelma» cessando cosi' da tale data di avere effetto la garanzia precitata; che in seguito ad una ispezione governativa, fatta presso l'Amministrazione della ferrovia medesima in Tunisi, vennero elevate alcune eccezioni in merito all'esercizio relativo ed alla liquidazione dei consuntivi degli esercizi finanziari 1896-97, 1897-98 e del quadrimestre dal 1° luglio fino al 25 ottobre 1898; che successivamente vennero definitivamente liquidati i consuntivi degli esercizi predetti, rettificandoli in conseguenza dei rilievi fatti in ordine ai medesimi ed ammessi dalla Societa' della Navigazione generale italiana gia' concessionaria ed esercente della ferrovia anzidetta; che, visti i diversi criteri seguiti rispettivamente in merito alle questioni riferentisi agli altri rilievi di indole generale emersi dall'ispezione in parola ed alle domande avanzate dalla Societa' precitata, quest'ultima nell'intendimento di addivenire ad una transazione amichevole di tutte le vertenze riferibili all'esercizio stesso, ha dichiarato di consentire alla cessione allo Stato dell'appezzamento di terreno situato nella Place de Rome di Tunisi, cosi' e come dalla detta Societa' posseduto, con ogni diritto relativo, niente escluso ne' riservato, dell'estensione detto terreno di mq. 1050 e del valore concordato fra le parti di circa L. 250,000 (duecentocinquantamila) attiguo all'altro, sul quale sorge l'Asilo Garibaldi, e gia' di proprieta' dello Stato;

[4]Fra le Loro Eccellenze:

[5]Il conte comm. Girolamo Giusso, Ministro dei Lavori Pubblici;

[6]Il comm. D. nobile Ernesto Di Broglio, Ministro del Tesoro;

[7]Il comm. avv. Paolo Carcano, Ministro delle Finanze, tutti intervenuti al presente atto in nome e per conto dello Stato; ed il comm. Erasmo Piaggio, direttore della Navigazione generale italiana (Societa' riunite Florio e Rubattino) il quale agisce come rappresentante della medesima, anche in virtu' di speciale autorizzazione del suo Consiglio di amministrazione in data 21 febbraio 1900, qui allegata in copia autentica (allegato A), si e' convenuto, si conviene e si stipula quanto appresso:

[8]Art. 1.

[9]La Societa' della Navigazione generale italiana cede allo Stato, in modo assoluto e niente escluso ne' riservato, salvo il pagamento dell'enzel di cui appresso tutto l'appezzamento di terreno, di pertinenza attualmente di essa Societa', posto sulla Place de Rome in Tunisi, dell'estensione di mq. 1050 (millecinquanta) attiguo all'altro, gia' di proprieta' dello Stato, su cui sorge il R. Asilo Garibaldi, intendendosi pero' tale cessione di proprieta' fatta a corpo e non a misura e quindi pienamente valida ed operativa, quando pure l'effettiva estensione del terreno dovesse eventualmente essere maggiore o minore della suindicata.

Testo vigente dal 21 marzo 1904

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urn:nir:stato:legge:1904-03-10;85~art1 · fonte del testo

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