Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1902 al 24 dicembre 1919. 363 parole tolte, 24 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: CONVENZIONE tra il Governo, il Comune, la Provincia e il Consorzio universitario di Macerata, per il pareggiamento della R. Universita' di Macerata alle Universita' indicate nell'articolo 2, lettera A, della legge 31 luglio 1862, n. 719.
tolto: Si premette che l'Universita' di Macerata, ristabilita da Pio VII con decreto 23 agosto 1816, nella forma e coi privilegi delle altre Universita' dello Stato pontificio, faceva parte delle Universita' governative indicate nell'articolo 11 della Bolla Quod divina sapientia del 28 aprile 1824. Essa, da principio, era costituita da quattro Facolta'; ma, soppressa quella teologica, mancata la Facolta' filosofico-matematica ed aboliti in via di fatto i corsi della Facolta' medico-chirurgica, fu stabilito, nel 1877, di sopprimere ancora quelli speciali di veterinaria e di farmacia per applicare tutte le rendite dell'Ateneo al miglioramento della Facolta' giuridica, che era la sola rimasta in condizioni vitali, e pareggiarla alle altre secondarie del Regno. A tal'uopo il Comune e la Provincia si unirono in Consorzio, ciascuno di essi obbligandosi a contribuire con lire 12,500 all'anno al mantenimento dell'Universita'; mentre lo Stato vi concorreva con le lire 20,000, che gia' da molto tempo aveva stanziate nel suo bilancio, anche in corrispettivo dei beni patrimoniali spettanti all'Universita' di Macerata, e che erano stati incamerati.aggiunto: Convenzione-art. 1
tolto: Il primo Statuto consorziale fu applicato col R. decreto 4 gennaio 1880, n. 5236, quando lo Stato assunse l'obbligo di pagare direttamente lo stipendio ai professori ordinari e straordinari e al personale amministrativo, ricevendo dal Comune e dalla Provincia lire 15,800 all'anno, le quali piu' tardi furono aumentate a lire 16,000.
tolto: Ora, allo scopo di pareggiare l'Universita' alle altre di primo grado, gli Enti locali hanno deliberato di portare il loro contributo nella somma complessiva di lire 40,000, prolungando la durata del Consorzio per un trentennio a far tempo dal 1° luglio 1900.
tolto: Cio' premesso, l'Amministrazione dello Stato, salva l'approvazione per legge, la Provincia, il Comune e il Consorzio universitario di Macerata, in eseguimento alle rispettive deliberazioni consiliari, convengono quanto segue:
tolto: Art. 1.
tolto: Il Ministero della Pubblica Istruzione provvedera' al pareggiamento della R. Universita' degli studi di Macerata alle Universita' indicate nell'articolo 2, lettera A, della legge 31 luglio 1862, n. 719.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO D.L. 6 OTTOBRE 1919, N. 2048, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473