Art. 10
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 gennaio 1902 al 24 dicembre 1919. Leggi il testo vigente →
Allo sciogliersi del Consorzio i sopravanzi in capitali e rendite, che si fossero verificati nell'azienda consorziale, spetteranno alla Universita'.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1902 al 24 dicembre 1919
