Art. 11
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La presente Convenzione avra' la durata di trenta anni, e andra' in vigore col 1° luglio 1900, nel qual giorno cesseranno di aver vigore le disposizioni del R. decreto 6 febbraio 1887, n. 4339.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1902 al 24 dicembre 1919
