Art. 12
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[1]Le spese di contratto, non escluso quelle di bollo e registro, saranno a carico dello Stato.
[2]Roma, addi' 6 maggio 1900.
[3]GUIDO BACCELLI, Ministro della Pubblica Istruzione.
[4]MARINO BERTOLAZZI, presidente della Deputazione provinciale di Macerata.
[5]GIAMBATTISTA MAGNALBO' ff. di sindaco di Macerata.
[6]LUIGI TARTUFARI, rettore della R. Universita' e presidente della Commissione amministrativa del Consorzio universitario.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1902 al 24 dicembre 1919
