Art. 2
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L'Universita' di Macerata rimarra' costituita, come e' ora, della sola Facolta' di giurisprudenza; e sara' a carico dello Stato la spesa occorrente pel pagamento degli stipendi ai professori ordinari e straordinari e al personale amministrativo e di servizio, secondo il ruolo organico annesso alla presente Convenzione.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1902 al 24 dicembre 1919
