Art. 4
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[1]Il Consorzio e' rappresentato da una Commissione composta:
[2]1.° del rettore dell'Universita' o di chi ne fa le veci;
[3]2.° di un delegato e di un supplente, incaricati dalla Provincia;
[4]3.° di un delegato e di un supplente, delegati dal Comune di Macerata.
[5]I delegati della Provincia e del Comune durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
[6]La presidenza della Commissione spetta al rettore dell'Universita', e, in di lui mancanza od impedimento, a chi ne fa le veci.
[7]Il Consorzio avra' una Cassa propria ed un cassiere nominato da esso.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1902 al 24 dicembre 1919
