Art. 5
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[1]La Commissione amministrativa si aduna, ad invito del presidente, ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente ogni volta che il suo presidente lo creda opportuno, o che lo chiedano i due delegati della Provincia e del Comune.
[2]Per la validita' delle deliberazioni occorrera' sempre la presenza di tutti i componenti la Commissione.
[3]Sara' necessario il previo parere della Facolta' per deliberare sugli affari indicati nelle lettere b, d, e, f, dell'articolo 7.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1902 al 24 dicembre 1919
