Art. 6
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[1]Per la spesa occorrente al mantenimento della R. Universita' nelle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente contratto, la Provincia, il Comune e il Consorzio universitario si obbligano di corrispondere allo Stato un annuo contributo di lire 40,000, ripartito nel modo seguente, cioe' lire 17,500 la Provincia, lire 17,500 il Comune e lire 5000 il Consorzio.
[2]Tale contributo sara' rispettivamente versato dagli Enti sovra mentovati, in due rate semestrali posticipate.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1902 al 24 dicembre 1919
