Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1902 al 24 dicembre 1919. 309 parole tolte, 24 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: I rapporti, fra l'Amministrazione governativa da un lato e la Provincia, il Comune ed il Consorzio dall'altro, in ordine al detto contributo ed alla gestione del medesimo, saranno regolati in conformita' del R. decreto 20 novembre 1879, n. 5201 (serie 2ª), e dalle disposizioni seguenti:aggiunto: Convenzione-art. 7
tolto: 1.° Il contributo annuo complessivo della Provincia, del Comune e del Consorzio, fino all'ammontare di lire 36,000, e' fissato come limite massimo per concorrere nella spesa effettiva, che lo Stato dovra' sostenere pel pagamento dello stipendio ai professori ordinari e straordinari ed al personale amministrativo e di servizio, secondo il ruolo annesso alla presente Convenzione, redatto conformemente alla legge organica della pubblica istruzione. Percio' di tale contributo dovra' annualmente essere rimborsata al Consorzio la parte corrispondente alle vacanze che si verificassero nel ruolo suddetto, in ragione dei rispettivi stipendi ivi fissati, ed il rimborso andra' a beneficio del Consorzio medesimo per gli scopi di cui al numero seguente.
tolto: Il residuo contributo di annue lire 4000 sara' invece devoluto allo Stato per far fronte ai maggiori aumenti quinquennali ed alle pensioni, e su questa somma di lire 4000 nessun rimborso sara' mai dovuto.
tolto: 2.° Coi fondi attualmente disponibili, e con le altre sue entrate, il Consorzio, oltre che al pagamento delle L. 5000 da versare allo Stato a norma dell'articolo precedente, dovra' provvedere:
tolto: a) alla manutenzione ordinaria ed alla conservazione del fabbricato universitario, all'arredamento ed alle spese d'ufficio;
tolto: b) all'acquisto di opere giuridiche per arricchire la biblioteca dell'Universita';
tolto: c) al pagamento delle retribuzioni dovute ai professori incaricati;
tolto: d) ai maggiori assegni che si riconoscessero opportuni allo scopo di chiamare o conservare nell'insegnamento qualche eminente professore, pel lustro dell'Ateneo e pel maggiore profitto degli studiosi;
Mostra gli altri 2 capoversi cambiati
tolto: e) ai nuovi insegnamenti non obbligatori ma utili al completo svolgimenti degli studi;
tolto: f) e in generale ad altri scopi confacenti all'incremento dell'Ateneo, in quanto i mezzi finanziari lo consentano.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO D.L. 6 OTTOBRE 1919, N. 2048, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473