Art. 8
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 gennaio 1902 al 24 dicembre 1919. Leggi il testo vigente →
Per provvedere agli oneri di cui al n. 2 dell'articolo precedente, le tasse scolastiche continueranno ad essere, come ora, devolute al Consorzio.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1902 al 24 dicembre 1919
