Art. 9
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[1]Ogni anno la Commissione amministrativa presentera' al Ministero della Pubblica Istruzione il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.
[2]Copia di detto bilancio e conto sara' trasmessa al Consiglio comunale e provinciale, perche' ne prendano atto, insieme ad una relazione del rettore sullo stato e sull'andamento degli studi.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1902 al 24 dicembre 1919
