Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 gennaio 1902 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Ferma rimanendo la tassa doganale dell'uno per cento, il Governo, a decorrere dal giorno susseguente alla pubblicazione, della presente legge, e autorizzato a riscuotere per gli oggetti di antichita' e d'arte destinati all'Estero, esclusi quelli di artisti viventi, una tassa del cinque per cento, il cui provento sara' aggiunto al fondo ricordato nell'articolo 2 ed inserito in un capitolo speciale del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione.
[2]Questa tassa non e' applicabile in quelle provincie ove l'esportazione di simili oggetti e' gia' sottoposta al pagamento di altre tasse e diritti.
Testo in vigore dal 4 gennaio 1902 al 16 dicembre 2009
