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[1]Ferma rimanendo la tassa doganale dell'uno per cento, il Governo, a decorrere dal giorno susseguente alla pubblicazione, della presente legge, e autorizzato a riscuotere per gli oggetti di antichita' e d'arte destinati all'Estero, esclusi quelli di artisti viventi, una tassa del cinque per cento, il cui provento sara' aggiunto al fondo ricordato nell'articolo 2 ed inserito in un capitolo speciale del bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione.

[2]Questa tassa non e' applicabile in quelle provincie ove l'esportazione di simili oggetti e' gia' sottoposta al pagamento di altre tasse e diritti.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1901-12-26;524~art3 · fonte del testo

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