Art. 1 (Convenzione)
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[1]CONVENZIONE
[2]Premesso che con la convenzione stipulata tra il Ministero della pubblica istruzione, il Comune, la Provincia e l'Universita' di Bologna il 4 dicembre 1897 e approvata con la legge 26 marzo 1899, n. 106, si rese disponibile una somma di lire 1,300,000, (lire un milione trecentomila) con la quale si pote' provvedere soltanto alla costruzione di quegli istituti che si dimostravano della piu' stretta urgenza, come quelli di fisica, di anatomia normale e patologica, di mineralogia e di clinica oculistica, e che solo una piccolissima parte della predetta somma dovette essere per urgente opportunita' adibita ad opere di riparazioni e di adattamento precario, in attesa di assetto definitivo.
[3]Premesso che una piu' conveniente sistemazione dello studio bolognese si impone non solo per la sua eminenza storica, ma anche per la insufficienza nella quale ora si trovano importanti suoi istituti scientifici; l'Amministrazione dello Stato, salva l'approvazione per legge, il Comune, la Provincia, e la Cassa di risparmio di Bologna debitamente autorizzati dai rispettivi Consigli, per piu' completamente svolgere il programma di cui alla convenzione ed alla legge su citata, stipulano quanto segue:
[4]Art. 1.
[5]Sara' provveduto dal Governo, nei modi e colle condizioni piu' sotto indicate, alla erezione od ampliamento degli istituti scientifici per l'Universita' di Bologna in conformita' del piano che viene unito alla presente convenzione (allegato A), fino alla concorrenza delle somme per essi istituti rispettivamente assegnate e per la somma complessiva di lire 6,200,000 (lire sei milioni duecentomila).
Testo in vigore dal 22 aprile 1911 al 16 dicembre 2009
