Art. 10 (Convenzione)
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[1]Una Commissione composta del rettore, del sindaco e del presidente della Deputazione provinciale nella rispettiva rappresentanza del Governo e delle Amministrazioni del comune e della provincia di Bologna, nonche' di due cittadini da designarsi di comune accordo dalla Deputazione provinciale e dalla Giunta municipale, decidera' sull'ordine di esecuzione dei lavori stessi e sulle possibili varianti che durante l'esecuzione si mostrassero necessarie.
[2]In nessun caso pero' potranno essere sorpassati gli stanziamenti segnati nell'allegato A per ogni singolo Istituto.
Testo in vigore dal 22 aprile 1911 al 16 dicembre 2009
