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Tutte le costruzioni di cui all'allegato A, saranno di proprieta' dello Stato. Esso pero' non potra' variare mai la destinazione degli edifici se non concorre il consenso del comune e della provincia di Bologna.

Testo in vigore dal 22 aprile 1911 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1911-04-09;335~convenzione-art11 · fonte del testo