Che approva la convenzione per l'incremento della R. Universita' di Bologna
Art. 12 (Convenzione)
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Il Governo assume a totale suo carico, a partire dall'anno scolastico 1911-12, il mantenimento della Scuola superiore di agraria presso la Regia Universita' di Bologna, impegnandosi a conservarle i fini pei quali fu fondata per legge e a tenerla in funzione sulle basi del ruolo organico allegato (allegato F).
Testo in vigore dal 22 aprile 1911 al 16 dicembre 2009
