Art. 13 (Convenzione)
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[1]In corrispettivo degli obblighi assunti dal Governo coll'articolo precedente e ad esonero di ogni impegno dipendente dalla convenzione 15 maggio 1901 approvata e resa esecutiva colla legge 9 giugno 1901, n. 289, la Cassa di risparmio si obbliga:
[2]1° Di versare, a richiesta, nelle casse dello Stato la somma di lire 1,700,000 (lire un milione settecentomila) in contanti, da erogarsi dallo Stato nella esecuzione dei lavori come agli articoli 1, 8 e 9;
[3]2° Di cedere in uso e godimento allo Stato, come dotazione della Scuola agraria annessa a questa Regia Universita', i seguenti beni, e cioe':
- a)la palazzina della Viola, due fabbricati e il terreno dipendente nella citta' di Bologna, fabbricati e terreno descritti per catasto, per estimo e per reddito nell'allegato G¹ e valutati in lire 161,000 (centosessantunmila);
- b)un podere denominato «Palazzo» nel comune di Bologna, frazione Arcoveggio, descritto per catasto, per estimo e per reddito nell'allegato G² e valutato in lire 50,000 (lire cinquantamila).
- c)tutto il materiale scientifico e scolastico e quant'altro la Cassa di risparmio ha provveduto a sue spese per l'arredamento della Scuola agraria e del Gabinetto di chimica agraria, il tutto valutato in lire 150,000 (cento cinquantamila) (allegato H);
[4]E cosi' un totale corrispettivo di lire 2,061,000 (lire due milioni sessantunmila).
[5]Gli allegati G¹ e G² sono firmati il 22 aprile 1910 dall'ingegnere capo del Cenio civile di Bologna.
Testo in vigore dal 22 aprile 1911 al 16 dicembre 2009
