Che approva la convenzione per l'incremento della R. Universita' di Bologna
Art. 7 (Convenzione)
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Fermo il concorso come sopra degli enti locali, il Governo inscrivera' sul bilancio dello Stato la somma di lire 290,000 (lire duecento novantamila) in ciascuno degli esercizi 1913-14, 1914-15, 1915-16, 1916-17 e 1917-18 per l'esecuzione delle opere segnate nell'allegato A.
Testo in vigore dal 22 aprile 1911 al 16 dicembre 2009
