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[1]Il Governo e la Provincia si impegnano di iniziare l'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza non appena la presente convenzione sia approvata per legge e di continuarli con la maggiore sollecitudine.

[2]I tipi degli erigendi edifici saranno previamente presentati al sindaco per le approvazioni volute dal regolamento edilizio comunale.

Testo in vigore dal 22 aprile 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-04-09;335~convenzione-art8 · fonte del testo