Che approva la convenzione per l'incremento della R. Universita' di Bologna
Art. 8 (Convenzione)
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[1]Il Governo e la Provincia si impegnano di iniziare l'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza non appena la presente convenzione sia approvata per legge e di continuarli con la maggiore sollecitudine.
[2]I tipi degli erigendi edifici saranno previamente presentati al sindaco per le approvazioni volute dal regolamento edilizio comunale.
Testo in vigore dal 22 aprile 1911 al 16 dicembre 2009
