Art. 9 (Convenzione)
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[1]I lavori da compiersi dallo Stato saranno appaltati, diretti, sorvegliati e liquidati dai funzionari dell'ufficio del Genio civile secondo le leggi ed i regolamenti in vigore.
[2]Alla sorveglianza dell'ufficio del Genio civile saranno pure soggetti i lavori di costruzione della clinica per le malattie nervose e mentali, da eseguirsi dalla Provincia.
Testo in vigore dal 22 aprile 1911 al 16 dicembre 2009
