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Le spese per indennita' di missione alle Commissioni per l'esecuzione delle visite dei piroscafi saranno a carico del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi, eccetto per le visite previste all'art. 25 le cui spese saranno rimborsate dal concessionario.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art30 · fonte del testo