Che approva le Convenzioni pei servizi postali e commerciali marittimi
Art. 30 (Allegato A)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Le spese per indennita' di missione alle Commissioni per l'esecuzione delle visite dei piroscafi saranno a carico del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi, eccetto per le visite previste all'art. 25 le cui spese saranno rimborsate dal concessionario.
Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008
