Che approva le Convenzioni pei servizi postali e commerciali marittimi
Art. 33 (Allegato A)
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Sui piroscafi sara' riservato apposito ed idoneo locale per gli ammalati, e specialmente pei mentecatti, affinche' non riescano di molestia o di pericolo agli altri passeggieri; ed altro locale aereato per i prigionieri militari ed i detenuti civili, ove occorra.
Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008
