Art. 34 (Allegato A)
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[1]Gli assuntori hanno l'obbligo, a richiesta del ministro delle poste, di adottare speciali modificazioni e nuovi adattamenti cosi nello scafo come nell'apparato motore che in seguito a nuove invenzioni o applicazioni scientifiche ed industriali, non coperte da brevetti fuori commercio, e che divenissero di uso normale nei servizi concorrenti delle rispettive linee, o che altrimenti siano riconosciuti indispensabili, sempre che siano conciliabili col tipo di nave in esercizio, come pure tutte quelle particolari installazioni assolutamente richieste dal genere di traffico della linea a cui sono adibiti, quali camere frigorifere, apparecchi di telegrafia Marconi ed altri.
[2]In caso di contestazione giudichera' un Consiglio di arbitri composto di un ufficiale superiore del genio navale, designato dal ministro della marina, dietro richiesta del ministro delle poste, di un delegato del concessionario e di un terzo eletto dal primo presidente della Corte di cassazione di Roma.
[3]A codesto Consiglio e' data facolta' di proporre al Governo un compenso adeguato alle modificazioni richieste, quando la spesa possa riuscire a suo giudizio notevolmente gravosa.
Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008
