Art. 65 (Allegato A)
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[1]Il Governo del Re, nel caso che obbligasse i concessionari a continuare il servizio, oltre il pagamento della sovvenzione normale assumera' la garanzia dei piroscafi e di ogni altra cosa relativa al servizio medesimo per qualunque danno derivante da causa di guerra, esclusi quelli avvenuti per fatto del capitano o dei concessionari per inosservanza delle regole di guerra od altro.
[2]Allo scopo di determinare il valore che il Governo deve rimborsare ai concessionari, nei casi in cui le perdite debbono andare a carico di esso, secondo le disposizioni del presente quaderno di oneri, all'epoca della ammissione in servizio di ciascun piroscafo, ne sara' determinato il prezzo secondo le norme stabilite per calcolare il valore dei piroscafi requisiti dalla regia marina.
Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008
