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[1]I concessionari si obbligano di adottare un ruolo organico del rispettivo personale amministrativo e navigante di stato maggiore, ruolo che dovra' essere reso di pubblica ragione.

[2]I concessionari si obbligano di adottare un contratto tipo di arruolamento degli equipaggi conforme al modulo approvato dal Ministero della marina.

[3]Le controversie sui contratti di arruolamento saranno decise a tenore delle leggi vigenti.

[4]I concessionari si obbligano di adottare un regolamento organico che sara' approvato dal ministro delle poste e dei telegrafi sentito il Comitato pei servizi marittimi ed il Consiglio superiore della marina mercantile.

[5]Gli alloggi del personale di bassa forza non potranno essere posti in luoghi ove il Commissariato dell'emigrazione vieta il collocamento degli emigranti.

[6]In ogni caso saranno concessi metri cubi 3,500 per ogni persona quando posti in batteria o sul ponte, e metri cubi 4, quando posti in corridoio.

[7]Nei piroscafi di nuova costruzione gli alloggi dovranno avere speciale cabina-bagno munita di doccia e cessi particolari e dovranno gli alloggi stessi essere disposti in modo che sia possibile porvi tavoli o tavole mobili per i pasti.

[8]Per gli alloggi degli ufficiali provvedera' il regolamento.

[9]A bordo di ciascun piroscafo sara' tenuta affissa una tabella indicante il vitto che al personale navigante di bassa forza deve essere somministrato.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art83 · fonte del testo