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Tutte le clausole, riserve e facolta' stipulate a favore dello Stato e contro i concessionari avranno valore verso i concessionari e gli esercenti delle linee aggiudicate e verso tutti gli aventi causa a qualsiasi titolo da loro.

Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1908-04-05;111~allegato-a-art88 · fonte del testo