Che approva le Convenzioni pei servizi postali e commerciali marittimi
Art. 88 (Allegato A)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Tutte le clausole, riserve e facolta' stipulate a favore dello Stato e contro i concessionari avranno valore verso i concessionari e gli esercenti delle linee aggiudicate e verso tutti gli aventi causa a qualsiasi titolo da loro.
Testo in vigore dal 6 aprile 1908 al 22 dicembre 2008
