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La prelevazione di somme dal capitolo 68-bis, di cui al precedente articolo, e la loro iscrizione in aumento dei capitoli compresi nella tabella II annessa alla presente legge, saranno fatte per decreti del ministro del tesoro registrati alla Corte dei conti.
Testo in vigore dal 25 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
