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[1]Sul capitolo 48 e' autorizzata la spesa di L. 20,000 - a calcolo - per aumento della indennita' per spese di rappresentanza agli ufficiali addetti militari all'estero non provvisti di cavalli di servizio, e per concessione od aumento di soprassoldi vari ad uomini di truppa (sottufficiali istruttori di ginnastica, sottufficiali in esperimento per la nomina ad impiego civile, telemetristi delle batterie da costa, ecc.).

[2]Sul capitolo 55 e' autorizzata la spesa di L. 9000 - a calcolo - per poter corrispondere una maggiore indennita' di trasferta agli ufficiali componenti le Commissioni di rimonta nel territorio dello Stato.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 23 giugno 1910.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Tedesco.

[7]Visto, il guardasigilli: Fani.

Testo in vigore dal 25 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1910-06-23;337~art3 · fonte del testo