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Per quanto concerne il capitolo n. 51: «Musei, gallerie, scavi di antichita' o monumenti - Spese da sostenersi con la tassa di entrata (art. 5 della leggo 27 maggio 1875, n. 2554)», potranno imputarsi sul complessivo fondo dei residui disponibili al 30 giugno 1899 e dell'assegnazione di competenza dell'esercizio 1899-900, tanto le spese proprie di competenza di questo esercizio, quanto quelle altre per le quali in precedenza si fossero iniziati atti o si fosse preso impegno, senza distinzione dell'esercizio cui le spese stesse si riferiscono.

Testo in vigore dal 26 febbraio 1900 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1900-02-23;55~art2 · fonte del testo

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