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Per quanto concerne il capitolo n. 51: «Musei, gallerie, scavi di antichita' o monumenti - Spese da sostenersi con la tassa di entrata (art. 5 della leggo 27 maggio 1875, n. 2554)», potranno imputarsi sul complessivo fondo dei residui disponibili al 30 giugno 1899 e dell'assegnazione di competenza dell'esercizio 1899-900, tanto le spese proprie di competenza di questo esercizio, quanto quelle altre per le quali in precedenza si fossero iniziati atti o si fosse preso impegno, senza distinzione dell'esercizio cui le spese stesse si riferiscono.
Testo in vigore dal 26 febbraio 1900 al 16 dicembre 2009
