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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Sino al 31 dicembre 1911 il Governo del Re e' autorizzato a dare esecuzione, con decreti Reali da convertire in legge, agli accordi che venissero stipulati per regolare i rapporti commerciali con altri Stati.

[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a Roma, addi' 25 giugno 1911.

[9]VITTORIO EMANUELE.

[10]Facta.

[11]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.

Testo in vigore dal 26 giugno 1911 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1911-06-25;573~art1 · fonte del testo