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[1]Nella considerazione che la maggiore elevazione e la maggiore vastita' dell'edificio cosi' modificato, importino una spesa di L. 420,000 in piu' di quella prevista con le leggi 6 marzo 1904, n. 94 e 28 giugno 1908, n. 310, il rappresentante del Ministero dichiara che il Ministero del tesoro ha gia' dato il proprio assenso per la presentazione dell'atto legislativo necessario per lo stanziamento della suddetta maggiore spesa di L. 420,000.

[2]Nel caso che la somma di L. 420,000 occorrente per la maggiore spesa di cui sopra non potesse essere stanziata in bilancio, il Ministero si dichiara disposto ad accettare il fabbricato unificato in facciata con quello della Borsa, ma sui fianchi e sul dietro limitato al solo piano superiore al porticato, con intesa che la copertura di questi tre lati sara' fatta a terrazzo, il tutto in base al progetto prima d'ora presentato.

Testo in vigore dal 13 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

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Richiamate nel testo

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