Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Per tutti i predetti maggiori lavori, modificazioni e miglioramenti, il Ministero delle poste e dei telegrafi corrispondera' al municipio di Bologna, in aumento alle L. 600,000 convenute con l'art. 3 della convenzione 30 aprile 1903, la somma di L. 200,000 (duecentomila) da ripartirsi in diciotto annualita' comprensivo dell'interesse composto del tre per cento, netto da tassa di ricchezza mobile, a cominciare dall'esercizio 1908-909, sempre quando consti del completamento di tutte le opere principali ed aggiunte.

Testo in vigore dal 13 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1910-05-15;244~allegato-d-art2 · fonte del testo