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Agli effetti degli articoli 5 e 8 della convenzione del 30 aprile 1903, il limite massimo della spesa per la costruzione del palazzo viene fissato in L. 800,000 (ottocentomila), restando espressamente convenuto che qualora dalla revisione della contabilita' finale, da eseguirsi in conformita' dell'art. 6 della convenzione stessa, dovesse risultare erogata una somma maggiore, questa, qualsiasi ragione od eccezione rimossa, rimarrebbe esclusivamente a carico del municipio, fermo restando il diritto del Ministero delle poste e dei telegrafi di beneficiare dell'eventuale economia.

Testo in vigore dal 13 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

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Richiamate nel testo

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