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[1]Sono convertiti in legge i1 R. decreto 31 dicembre 1903, n. 512, e il decreto 28 settembre 1904, n. 5218, coi quali si presero i provvedimenti sui vini, in virtu' della facolta' concessa al Governo dalla legge del 24 dicembre 1903, n. 500, per regolare i rapporti di commercio e di navigazione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 17 marzo 1910.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Sonnino - Guicciardini - Arlotta - Salandra - Bettolo - Luzzatti.

[6]Visto, Il guardasigilli: Scialoja.

Testo in vigore dal 18 marzo 1910 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1910-03-17;98~art3 · fonte del testo