Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 marzo 1910 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Sono convertiti in legge i1 R. decreto 31 dicembre 1903, n. 512, e il decreto 28 settembre 1904, n. 5218, coi quali si presero i provvedimenti sui vini, in virtu' della facolta' concessa al Governo dalla legge del 24 dicembre 1903, n. 500, per regolare i rapporti di commercio e di navigazione fra l'Italia e l'Austria-Ungheria.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 17 marzo 1910.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Sonnino - Guicciardini - Arlotta - Salandra - Bettolo - Luzzatti.
[6]Visto, Il guardasigilli: Scialoja.
Testo in vigore dal 18 marzo 1910 al 9 maggio 2025
