[1]Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere con decreto Reale a quanto si rende necessario per la esecuzione della presente legge.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 5 luglio 1914.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Salandra.

[6]Visto, Il guardasigilli: Dari.

Testo vigente dal 1 agosto 1914

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urn:nir:stato:legge:1914-07-05;743~art2 · fonte del testo