[1]Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere con decreto Reale a quanto si rende necessario per la esecuzione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 5 luglio 1914.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Salandra.
[6]Visto, Il guardasigilli: Dari.
Testo vigente dal 1 agosto 1914
