[1]Il Governo del Re e' autorizzato a dare le disposizioni occorrenti per la esecuzione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 7 luglio 1910.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]LUZZATTI.
[6]Visto, Il guardasigilli: FANI.
Testo vigente dal 16 luglio 1910
