Art. 1 (Approvazione)
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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il R. decreto-legge 16 agosto 1922, n. 1244, e' convertito in legge, sostituendo all'art. 1 il testo seguente:
[7]«Piena ed intera esecuzione, con decorrenza dal 20 aprile 1922, e' data all'accordo commerciale provvisorio, concluso fra il Governo d'Italia e quello di Spagna, secondo l'annesso testo risultante dalle note diplomatiche, scambiate a Madrid il 15 aprile 1922, che formano parte integrante della presente legge».
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 18 febbraio 1923.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Mussolini - Rossi Teofilo - De Stefani - De Capitani D'Arzago - Cavazzoni.
[12]Visto il Guardasigilli: Oviglio.
Testo in vigore dal 30 aprile 1923 al 9 maggio 2025
