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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Il Governo del Re e' autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla Convenzione stipulata in Berna fra l'Italia e la Confederazione Elvetica il 2 dicembre 1899, per la congiunzione della rete ferroviaria italiana con la rete svizzera attraverso il Sempione, per la designazione della stazione internazionale e per l'esercizio della sezione Iselle-Domodossola.

[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a Roma, addi' 15 luglio 1900.

[9]UMBERTO.

[10]Chimirri. Gianturco. Branca. Visconti-Venosta.

[11]Visto, Il Guardasigilli: Gianturco.

Testo in vigore dal 28 luglio 1900 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1900-07-15;276~art1 · fonte del testo

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