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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[2]RE D'ITALIA

[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[5]Articolo unico.

[6]Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione stipulata fra l'Italia e la Svizzera l'8 luglio 1898, addizionale a quella dell'8 novembre 1882, che regola l'esercizio della pesca nelle acque comuni dei due Stati.

[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[8]Data a Roma, addi' 11 marzo 1900.

[9]UMBERTO.

[10]Visconti-Venosta. Salandra. A. Bonasi.

[11]Visto, Il Guardasigilli: A. BONASI.

Testo in vigore dal 24 marzo 1900 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1900-03-11;88~approvazione-art1 · fonte del testo

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