Art. 1 (Approvazione)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 marzo 1900 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione stipulata fra l'Italia e la Svizzera l'8 luglio 1898, addizionale a quella dell'8 novembre 1882, che regola l'esercizio della pesca nelle acque comuni dei due Stati.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 11 marzo 1900.
[9]UMBERTO.
[10]Visconti-Venosta. Salandra. A. Bonasi.
[11]Visto, Il Guardasigilli: A. BONASI.
Testo in vigore dal 24 marzo 1900 al 9 maggio 2025
