Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 gennaio 1922 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

Il Governo del Re e' autorizzato a dare esecuzione alle clausole contenute nelle convenzioni ed accordi enunciati nell'art. 1, che hanno carattere facoltativo dilatorio, se e quando credera' giunto il momento opportuno, a mezzo di decreto Reale.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1922 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1921-12-30;1878~art2 · fonte del testo