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[1]Il saggio del cambio che le poste italiane applicheranno nel calcolo del franco oro sara' stabilito ed occorrendo variato dal ministro delle poste e dei telegrafi d'accordo col ministro del tesoro.

[2]Ordiniamo la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 30 dicembre 1921.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]GIUFFRIDA - DELLA TORRETTA - GIRARDINI - DE NAVA.

[6]Visto, il Guardasigilli: RODINO'.

[7]---------------

[8](1) Le convenzioni ed accordi internazionali di cui si tratta, saranno pubblicati in un prossimo numero della Gazzetta ufficiale.

Testo in vigore dal 3 gennaio 1922 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1921-12-30;1878~art3 · fonte del testo