Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 20 luglio 1911 al 9 maggio 2025. 564 parole tolte, 12 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: CONVENZIONE italo-ungherese sull'assicurazione contro gli infortuni del lavoro. (19 Settembre 1909)
tolto: Sua Maesta' il Re d'Italia e Sua Maesta' l'Imperatore d'Austria, Re di Boemia, ecc. e Re apostolico di Ungheria animati dal desiderio che fra l'Italia e l'Ungheria siano garantiti reciprocamente ai cittadini dei due Stati i benefici delle leggi, dei regolamenti e delle ordinanze sull'assicurazione degli operai contro gli infortuni del lavoro, hanno risoluto di concludere a tale scopo una convenzione, e a tale effetto hanno nominato Loro plenipotenziari:
tolto: Sua Maesta' il Re d'Italia:
tolto: Sua Eccellenza Tommaso Tittoni, cavaliere di gran croce degli ordini dei santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, gran croce dell'ordine Imperiale austriaco di Leopoldo, senatore del Regno, Suo ministro segretario di Stato per gli affare esteri, e Sua Maesta' l'Imperatore d'Austria, Re di Boemia, ecc. e Re apostolico di Ungheria:
tolto: il signor Giuseppe Conte Somssich de Saard, I. e R. incaricato d'affari d'Austria-Ungheria in Roma, consigliere di legazione di prima classe, cavaliere dell'ordine della Corona Ferrea di terza classe, commendatore dell'ordine della Corona d'Italia,
tolto: Sua Eccellenza Giuseppe Szterenyi, Suo consigliere intimo, segretario di Stato nel Regio Ministero di commercio ungherese, cavaliere di gran croce dell'ordine della Corona d'Italia, i quali, dopo essersi comunicati reciprocamente i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, si accordarono negli articoli seguenti:
tolto: Art. 1.
tolto: Gli operai ed impiegati di cittadinanza italiana colpiti in Ungheria da infortunio in un lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione a sensi dell'articolo di legge ungherese XIX dell'anno 1907 e di altra legge ungherese che in avvenire modificasse la legge suddetta e i loro aventi causa, cui spettino le indennita', hanno diritto allo stesso trattamento e alle stesse indennita' che l'articolo di legge ungherese XIX dell'anno 1907 e di altra legge ungherese che in avvenire modificasse la legge suddetta, accorda in caso d'infortunio del lavoro ai cittadini ungarici. Reciprocamente gli operai ed impiegati di cittadinanza ungarica colpiti in Italia da infortunio in un lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione a sensi della legge italiana (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51 e di altra legge italiana che in avvenire modificasse la legge suddetta, e i loro aventi causa cui spettino le indennita' hanno diritto allo stesso trattamento e alle stesse indennita' che spettano ai cittadini italiani in base alla legge italiana (testo unico) suddetta e ad altra legge italiana che in avvenire la modificasse.
tolto: La reciprocita' accennata nell'alinea precedente si estende anche agli operai ed impiegati, occupati in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione, di imprese aventi sede o stabile rappresentanza nel territorio di uno dei due Stati e che sono colpiti da infortunio del lavoro fuori del territorio dei due Stati, eccettuato il caso che a tali operai od impiegati si applichi la legge sugli infortuni del lavoro che sia in vigore nello Stato in cui essi sono colpiti dall'infortunio.
tolto: Avranno diritto alle indennita' anche gli aventi causa delle suddette persone colpite da infortunio del lavoro, i quali non si trovavano al momento dell'infortunio nel territorio di quello dei due Stati nel quale l'infortunio e' avvenuto.
tolto: Inoltre godranno delle indennita' gli operai od impiegati colpiti da infortunio del lavoro i quali dopo l'infortunio rimpatriano stabilmente.
tolto: Ugualmente infine avranno il godimento delle indennita' gli aventi causa dell'operaio o impiegato colpito da infortunio del lavoro, tanto se essi non abbiano mai soggiornato nel territorio dello Stato nel quale l'infortunio e' avvenuto, quanto se essi, dopo avervi soggiornato, si rechino all'estero stabilmente.aggiunto: Convenzione-art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1911-07-06;713~art1 · fonte del testo