[1]Il Governo del Re e' autorizzato a dare le disposizioni per l'attuazione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 23 marzo 1919.
[4]TOMASO DI SAVOIA.
[5]Colosimo.
[6]Visto, Il guardasigilli: Facta.
Testo vigente dal 8 aprile 1919
