[1]Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere con decreto Reale a quanto occorre per la esecuzione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 28 aprile 1918.
[4]TOMASO DI SAVOIA.
[5]Orlando.
[6]Visto, Il guardasigilli: Sacchi.
Testo vigente dal 17 maggio 1918
