Art. 2
[1]Il Governo del Re e' autorizzato a dare le disposizioni per la esecuzione della presente legge a partire dal 1° luglio Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[2]Data a Roma, addi' 22 maggio 1913.
[3]VITTORIO EMANUELE.
[4]Giolitti.
[5]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo vigente dal 30 maggio 1913
