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[1]Alle tre prime rafferme e' annesso un premio rispettivamente di L. 1000, 2000 e 3000 pagabili per meta', previo il saldo dell'eventuale debito di massa, al termine di ciascuna rafferma.

[2]L'altra meta' sara' versata alla Cassa postale di risparmio per essere pagata all'agente al termine del servizio. A richiesta dell'interessato potra' essere investita in titoli dello Stato, vincolati a favore dell'Amministrazione carceraria per il tempo in cui egli resta nel corpo.

Testo in vigore dal 10 dicembre 1920 al 25 gennaio 1923

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1920-12-05;1708~art5 · fonte del testo