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Agli ammogliati o vedovi con prole che non usufruiscono dell'alloggio in natura e' corrisposta un'indennita' di alloggio di L. 1,50 giornaliere, elevabili a L. 2 nei centri superiori a 50,000 abitanti e a L. 2,50 nei capoluoghi con 250.000 abitanti e piu'.

Testo in vigore dal 10 dicembre 1920 al 25 gennaio 1923

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1920-12-05;1708~art9 · fonte del testo