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[1]Nei Comuni dove saranno le cattedre ambulanti, i Monti frumentari potranno essere allogati nelle case coloniche annesse alle cattedre, e si potra' fare a meno dei campi sperimentali municipali.
[2]Il direttore del podere sara' anche il direttore tecnico del Monte frumentario.
[3]A ciascun podere dimostrativo saranno anche annesse stazioni di monta equina, bovina, ovina e suina.
[4]La prima costituzione di tali stazioni sara' fatta a cura e spese del Ministero di Agricoltura, Industria o commercio (n. 3 e 4 tabella A); la successiva manutenzione od il rifornimento dei fattori sara' a carico della Cassa provinciale agraria.
[5]Le rendite o le perdite eventuali annuali dell'esercizio del podere saranno attribuite alla Cassa provinciale agraria.
[6]Le retribuzioni del professore dirigente, degli assistenti delle cattedre ambulanti e dei sorveglianti esperti saranno a carico del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio; ed alle loro attribuzioni, come al funzionemente dei poderi dimostrativi, sara' provveduto con regolamento.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
