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[1]Oltre all'esenzione dall'imposta fondiaria, di cui al successivo articolo 78, sono stabiliti i premi seguenti:
[2]Fino a L. 100 per una volta tanto, e per ogni ettaro di terreno nudo rimboschito con piante di alto fusto, con buon esito, da accertarsi mediante sopraluogo dell'ispettore forestale non meno di 5 anni dopo il piantamento o la seminagione.
[3]Fino a L. 50 per una volta tanto, e per ogni ettaro di terreno rimboschito con bosco ceduo per modo da impedire gli smottamenti, da accertarsi come sopra.
[4]Le somme indicate rappresentano la misura massima alla quale potra' giungere il premio.
[5]Annualmente il commissario civile stabilira' la somma complessiva pei detti premi, prelevandola dallo stanziamento di cui al n. 15 della tabella A.
[6]L'Amministrazione somministrera' gratuitamente semi e piantine.
[7]I proprietari, ai quali sia stato conferito il premio dovranno, sotto pena di decadenza dall'esezione dell'imposta fondiaria di cui all'articolo 78, assoggettarsi all'osservanza di un piano di coltura e di conservazione che sara' preparato dall'Ispezione forestale. La decadenza sara' pronunziata dal commissario civile su proposta dell'Ispezione forestale.
Testo in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010
